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Titolo I
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Articolo
1.
E' costituita l'Associazione di diritto privato
“SATYAGRAHA
organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”.
L’Associazione, apolitica e laica, si propone di condurre con
costanza, lealtà ed impegno una iniziativa volta all’ assistenza, alla tutela
ed al sostegno di minori, famiglie e comunità che si trovino in situazione di
difficoltà e di provvedere, secondo le proprie possibilità, a risollevare
situazioni di disagio sociale, in particolare a sostegno dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
2.
L'Associazione ha la sua sede in Vicenza – Via Tornieri 36.
Articolo
3.
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo
4.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di beneficenza e di solidarietà sociale.
L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modificazioni.
L’attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio
degli associati bensì della collettività e dei soggetti svantaggiati.
Articolo
5.
L’Associazione si propone di portare aiuti principalmente, ma non
unicamente, nello Stato dell’Unione Indiana, promuovendo e realizzando attività
di raccolta fondi per finanziare e sostenere progetti d’intervento e aiuti
umanitari per i bisognosi in condizioni di svantaggio. Tali progetti possono
essere promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni
internazionali e/o locali di beneficenza ed assistenza.
L’Associazione si
propone di portare aiuti concreti basandosi su progetti che promuovano
l’igiene, l’istruzione e i valori umani universali con il fine di formare
persone autosufficienti e consapevoli che trasmettano quanto appreso alle loro
future famiglie e alla loro società.
L’Associazione, si propone di lavorare sulla qualità dei servizi
offerti senza che mai la quantità vada a discapito della loro qualità,
lavorando con Amore e Dedizione.
L’Associazione si
impegna ad agire secondo Verità e Trasparenza nei rapporti con le persone che
entreranno in contatto con essa e nelle relazioni con le persone che sarà tesa
ad aiutare.
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi :
- il
recupero, la cura ed il reinserimento nella società dei bambini /ragazzi di
strada, orfani e/o abbandonati, dando loro una casa in cui vivere seguiti da
persone qualificate che diano loro un supporto morale, fiducia nella vita e
nelle loro capacità e potenzialità, senza alcuna distinzione legata al
ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
- la
realizzazione e la conduzione di centri di accoglienza e di assistenza per i
minori;
- la
realizzazione e la conduzione di strutture di utilità sociale a
disposizione di comunità che si trovino in situazioni di svantaggio;
- la
realizzazione di strutture medico-sanitarie aperte alle persone che si
trovano in situazione di difficoltà ;
- il
riavvicinamento, ove possibile, dei bambini di strada alle proprie famiglie;
- la
formazione dei minori con l’attuazione di programmi che li rendano
consapevoli e forti delle loro capacità e potenzialità, con il fine di
creare persone autosufficienti ed indipendenti - il tutto nel rispetto del
contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
- la
riabilitazione di disabili.
A tal fine l’Associazione promuove:
- l’attività
di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione
professionale;
- il
sostegno economico a famiglie in particolare difficoltà anche attraverso la
creazione di opportunità lavorative;
- campagne
ed iniziative di raccolta fondi;
- iniziative
di adozione internazionale.
L’Associazione potrà collaborare con organizzazioni e/o
istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e
fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo
istituzionale. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modifiche ed integrazioni.
L’Associazione ed i
suoi aderenti si impegnano a:
§
escludere
dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere
interessi stranieri al paese in cui operano;
§
evitare
di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative,
servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e richiesta degli
interessati;
§
agire
nel completo rispetto della cultura, degli usi e costumi e delle religioni del
paese in cui opera.
Titolo
II
Associati
Articolo
6.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e
giuridiche, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, che intendono
partecipare e collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le
finalità. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa
domanda, vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
Il rapporto che lega gli associati all’Associazione è improntato
a principi di lealtà, verità, uniformità, democraticità ed è regolamentato
dagli articoli seguenti.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo
7.
Con la domanda di ammissione gli associati si impegnano al rispetto
dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni
degli organi dell’Associazione.
Partecipano all'Assemblea con diritto di voto in ragione di uno per
persona, gli associati che risultino iscritti nel relativo libro e che siano in
regola con il pagamento della quota associativa.
In particolare, i soci si impegnano :
·
a
dedicare parte del proprio tempo all’associazione, ognuno secondo i propri
talenti, le proprie possibilità e le proprie disponibilità;
·
a
proporre idee ed iniziative inerenti alle finalità dell’Associazione;
·
a
partecipare operosamente alle attività promosse dall’Associazione;
·
a
sostenere lealmente le deliberazioni dell’Assemblea anche se a queste
contrario in fase di votazione;
·
al
massimo dialogo e sincerità tra loro e con i terzi.
Articolo
8.
L’ammissione dei soci nell’associazione compete in via
esclusiva al Consiglio di Amministrazione, così come la determinazione della
quota sociale annuale.
La qualità di associato non è trasferibile e si perde per mancato
versamento della quota annuale di associazione, decesso, dimissioni, o
esclusione.
Articolo 9.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per
morosità del socio nel pagamento delle quota sociale ovvero qualora il socio
non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere
degli organi dell’Associazione, o per comportamento contrario al buon nome
dell’Associazione. L’esclusione dovrà essere sancita dall’Assemblea dei
soci.
Il socio escluso potrà fare opposizione entro un mese da tale
deliberazione.
Nei casi di opposizione verrà convocata una Assemblea
Straordinaria che delibererà in merito.
E’ ammesso il recesso volontario dall’associazione, da farsi
per iscritto con effetto dal momento in cui la comunicazione sarà ricevuta
all’indirizzo della sede dell’Associazione stessa. In ogni caso di
scioglimento del rapporto, l’associato o suoi aventi causa non avranno diritto
al rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di quota associativa.
Titolo
III
Patrimonio
Articolo
10.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dalle
quote ed elargizioni dei propri soci;
b)
dai
proventi delle proprie iniziative;
c)
da
eventuali fondi di riserva;
d)
da
eventuali erogazioni, donazioni, offerte, sovvenzioni e lasciti disposti a
favore dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
e)
dai
beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
f)
da
eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall’Associazione.
Articolo
11.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle
quote che ogni associato sottoscrive e versa;
b)
da
eventuali contributi da Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici e
privati, privati cittadini (provenienti sia dall’Italia che dall’estero);
c)
dai
proventi delle attività svolte dall’Associazione stessa;
d)
da
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
E’
vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima e unitaria struttura.
Titolo
IV
Assemblea
Articolo
12.
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati e il
Consiglio d’Amministrazione ed il Presidente.
Articolo
13.
L'Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita,
rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi
gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Articolo
14.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due
membri dello stesso o da un decimo degli associati validamente iscritti, e
comunque deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio e rendiconto, entro il mese di giugno. L’Assemblea si riunisce presso
la sede sociale o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere
raggiungibile comodamente da tutti gli associati.
La convocazione delle assemblee è fatta a cura del Presidente del
Consiglio d’Amministrazione,
mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza, con l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione,
e l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta, fax, e-mail, o consegnare a
ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
Articolo
15.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà
presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
L’Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un
Segretario per la verbalizzazione della riunione.
Articolo
16.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato
dal Presidente e dal segretario.
Articolo
17.
Il voto in Assemblea è palese salvo che per l’elezione dei
componenti del Consiglio d’Amministrazione che sarà a scrutinio segreto.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare con
delega scritta un solo associato.
Articolo
18.
L'Assemblea ordinaria delibera in merito all'approvazione del
bilancio ed alla nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione, sulle
proposte di regolamenti interni, sugli indirizzi e direttive generali
dell'Associazione e sull'avvio di iniziative particolari, su ogni altro
argomento all’ordine del giorno proposto anche da un solo socio.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli
associati in prima convocazione, e
di qualsiasi numero dei soci in seconda convocazione. Essa delibera con voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo
19.
L'Assemblea straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche
del presente Statuto e riguardo lo scioglimento.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza dei tre quinti degli associati ed in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di
almeno due terzi dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Articolo
20.
I verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie saranno
disponibili per chiunque ne richieda la consultazione.
Titolo
V
Amministrazione
e rappresentanza
Articolo
21.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione
composto da 3 a 7 membri eletti,
dopo il primo biennio, dall'Assemblea ordinaria. Essi sono scelti tra i soci.
Il numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione è fissato,
al momento della nomina, dall’Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e
massimo di cui al precedente comma.
Articolo
22.
Il Consiglio
d’Amministrazione, qualora non abbia già provveduto l’Assemblea, elegge tra
i suoi membri il Presidente, il Vice presidente ed il Tesoriere, ed
eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire
incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla
legge.
Il Consiglio
d’Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri, compreso il
Presidente, sono tutti rieleggibili.
Articolo
23.
La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai
terzi spetta al Presidente e, in
caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente o agli altri Consiglieri
delegati, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti.
Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di attribuire procure
per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a
direttori o procuratori.
Articolo 24.
- Presidente, Vicepresidente, Tesoriere
Presidente:
·
rappresenta
legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
·
ha
la firma sociale e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e
del Consiglio;
·
convoca
le Assemblee;
·
in
caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal
Vicepresidente.
Vicepresidente:
·
può
compiere tutte le operazioni di competenza del Presidente e
dell’Amministratore se da questi specificatamente delegate per iscritto;
·
ha
la firma sociale.
Il Tesoriere :
·
predispone
lo schema del progetto di bilancio o del rendiconto preventivo o consuntivo che
sottopone al Consiglio d'Amministrazione;
·
è
responsabile della tenuta dei libri contabili, dei registri e della contabilità
dell’Associazione e della conservazione della relativa documentazione;
·
in
caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue competenze sono attribuite
al Presidente.
·
ha
la firma sociale.
Spetta al Presidente, al
Tesoriere o al Vicepresidente, aprire i conti correnti presso banche o uffici
postali, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute, provvedere alla
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Articolo
25.
Il Consiglio d’Amministrazione può riunirsi presso la sede
dell’associazione o altrove. Esso viene convocato tutte le volte in cui il
Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da
almeno due terzi dei suoi componenti.
Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni prima
dell'adunanza, salvo che nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche il
giorno prima di quello della riunione. L’avviso contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo di riunione e l’elenco delle materie da
trattare potrà essere inviato agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta,
telefax, email) o consegnato a mani, secondo quanto gli interessati stessi
avranno preventivamente richiesto per iscritto all’Associazione.
Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione
qualora siano presenti tutti i componenti in carica.
Articolo
26.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
d'Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in
carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono constatate
con verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i consiglieri presenti.
Articolo
27.
Agli associati potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio o per conto dell’Associazione.
Per gli associati e per tutti coloro che collaborano
volontariamente all’attività dell’Associazione, questa provvederà – ove
necessario – all’assicurazione nelle misure e nelle forme previste dalle
leggi vigenti.
Articolo
28.
In relazione allo sviluppo delle attività dell’Associazione, il
Consiglio d’Amministrazione potrà provvedere alla nomina di incaricati o
responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori,
progetti o iniziative.
Tali incarichi potranno essere affidati anche a persone estranee
all’Associazione ed eventualmente regolati con contratti di natura
privatistica.
Il
Consiglio d'Amministrazione dovrà astenersi dall’avvio di progetti per i
quali non sia preventivamente assicurata l’adeguata copertura finanziaria.
Titolo
VI
Esercizi
sociali - Bilancio - Destinazione degli utili
Articolo
29.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d’Amministrazione, sulla
base dello schema predisposto dal Tesoriere, deve compilare il bilancio
consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione, nonché il bilancio
preventivo relativo all’anno successivo, da sottoporre all’approvazione
dell'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno successivo.
Articolo
30.
Gli utili, o avanzi di gestione, risultanti da ciascun bilancio
approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale e saranno utilizzati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
È espressamente vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche
indiretta, di tali utili e/o di altri avanzi di gestione, nonché di fondi, di
riserve o di capitali, a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge o
sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Articolo
31.
Il
Consiglio d'Amministrazione dovrà mettere a disposizione presso la propria sede
il bilancio o il rendiconto annuale ad ogni persona, fisica o giuridica, che ne
richieda la consultazione.
Titolo
VII
Scioglimento
- Controversie - Rinvio alla legge
Articolo
32.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
straordinaria, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di estinzione, per qualunque causa, l’Associazione ha
l’obbligo di devolvere il suo patrimonio – sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 662/96 – ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operante in identico o
analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo
33.
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di
interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni
regolamento o delibera degli organi dell’Associazione, ovvero tra soci, che
abbiano comunque ad oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge
riservate alla esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria, verranno
obbligatoriamente affidate all’esame e alla risoluzione di un Collegio
composto di due arbitri amichevoli compositori da nominarsi in numero di uno da
ciascuna delle parti in contrasto ed un eventuale terzo – con funzione di
Presidente- nominato dai due arbitri già nominati; in difetto di accordo o in
caso di inerzia di una delle parti, si potrà ricorrere al Presidente del
Tribunale di Vicenza.
Il collegio così designato avrà preciso mandato di risolvere,
sentite le parti, le indicate controversie, esaminandole senza formalità alcuna
e formulando le sue determinazioni finali con obbligo di motivazione. La
determinazione, avvenuta che sia, sarà pienamente vincolante per le parti.
Articolo
34.
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto,
si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di ONLUS, di
associazioni (Libro I del codice civile) e, in subordine, alle norme contenute
nel Libro V del codice civile.
Articolo
35.
Per il migliore
funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare
progetti determinati, il Consiglio d’Amministrazione potrà proporre
all’Assemblea degli associati l’adozione di regolamenti interni.
Vicenza,
lì 9 settembre 2002
Il
presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale in data 9
settembre 2002.
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